Società cancellata e recupero crediti

E’ possibile recuperare crediti nei riguardi di una società cancellata? Si ma occorrerà distinguere tra:

  1. Società di capitali
  2. Società di persone
  3. Impresa/ditta individuale

Prima di riportare le differenze occorrerà verificare se la società sia iscritta o meno al registro delle Imprese. Tanto anche al fine di capire se sia stata fornita idonea pubblicità circa la cessazione formale dell’attività di impresa.

  • Se iscritta la sua cancellazione e la conseguente estinzione è possibile indipendentemente dalla presenza o meno di creditori in attesa.
  • Ove non iscritta la società sarà da considerarsi esistente sino a quando esisteranno i creditori sociali.

Detto ciò, la cancellazione formale di una società non esclude comunque la possibilità per i creditori di ottenerne soddisfo ma occorrerà fare alcune distinzioni:

1. in caso di recupero crediti da una società di capitali cancellata (Srl, Spa, Sapa), i creditori possono agire a tutela dei propri interessi in quanto l’art. 2495, comma 2, c.c., stabilisce che i creditori di una società di capitali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese possono procedere nei confronti degli ex soci sino alla concorrenza di quanto dagli stessi riscosso in base al bilancio di liquidazione.

I creditori possono altresì attivarsi verso i liquidatori, qualora possa essere dimostrata la loro responsabilità nel mancato pagamento ( per dolo o colpa) ;

2. in caso di recupero crediti su una società di persone cancellata:

  • se la società debitrice è una SNC (Società in Nome Collettivo), i soci risponderanno illimitatamente delle obbligazioni sociali eventualmente contratte.
  • se si tratta di una SAS (Società in Accomandita Semplice) saranno considerati responsabili i soci accomandatari. Gli accomandanti sono invece tenuti a rispondere dei debiti sociali in base a quanto ottenuto in quota di liquidazione;

3. in caso di recupero crediti su impresa/ditta individuale cancellata occorre precisare che la stessa si considera esistente fino a che svolge la propria attività. È la cessazione dell’attività, e non altri particolari atti formali, a decretarne la chiusura. In caso di debiti ancora in essere, dopo la cessazione dell’attività sarà la persona fisica a rispondere delle obbligazioni contratte, con tutti i propri beni, presenti e futuri, come previsto all’articolo 2740 del Codice Civile.

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