Crediti e prescrizione

Superato un determinato periodo anche i crediti si prescrivono. In tal caso il creditore perderà il diritto al rimborso.

Ma la prescrizione è uguale per tutte le materie/questioni? NO!!!

In linea generale, il creditore, ai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile,  può intimare il pagamento al soggetto insolvente entro dieci anni dalla sottoscrizione del debito.

Si tratta della cosiddetta prescrizione ordinaria che può cambiare in relazione a diverse condizioni.

La prescrizione ordinaria dei debiti è di dieci anni, se si tratta esclusivamente di un prestito stipulato con un contratto o derivato da atti leciti.

Nel caso nel quale il debito risulta che derivi da un atto illecito, come ad esempio un litigio, la prescrizione viene ridotta a cinque anni.

Il modo per potere comprendere l’inizio della decorrenza dei periodi di prescrizione dei debiti, è relativo al fatto di prendere in considerazione l’articolo 2935 del codice civile, rubricato “decorrenza della prescrizione” che recita:

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere.

Interpretando l’articolo si può affermare che è necessario fare partire il conteggio dal giorno nel quale il diritto di riscossione del debito può essere fatto valere.

In questo calcolo devono essere considerati i giorni del calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi.

Secondo la ratio legis, la disposizione in questione è posta con la finalità di dettare una disciplina che assicuri sicurezza e stabilità ai rapporti giuridici.

Questo articolo segna il termine iniziale della prescrizione.

Al di fuori della prescrizione cd. decennale, esistono alcune categorie di debiti che presentano tempi di prescrizione diversi.

Ad esempio, è prevista una scadenza a cinque anni per gli affitti abitativi, commerciali e così via, le spese condominiali, i crediti dello Stato per le tasse, le multe, le indennità per cessazione dei rapporti di lavoro, i costi assicurativi, gli interessi sui prestiti o mutui.

La prescrizione si riduce a tre anni, quando i debiti derivano da parcelle dei professionisti e le tasse automobilistiche, mentre è di due anni per le bollette del gas e della luce.

Altra questione è la prescrizione delle fatture inerenti l’intervenuta fornitura energetica e/o idrica. In tal caso, in virtù dell’aggiornamento normativo, vige la prescrizione biennale.

Agli articoli 2954 e seguenti del Codice Civile si legge, ancora, che si prescrivono in soli 6 mesi i diritti degli albergatori e degli osti per vitto e alloggio somministrati, mentre si prescrivono in un anno i diritti dei commercianti al minuto, dei farmacisti, dei lavoratori per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese.

Gli altri debiti seguono la prescrizione ordinaria.

In ogni caso la prescrizione non è automatica, né può essere decisa d’ufficio dal giudice. Sta alla parte interessata, ossia al debitore, eccepirla. È importante anche ricordare che non è ammesso un accordo tra le parti che modifichi i tempi di prescrizione fissati dalla legge, né è possibile rinunciare alla prescrizione in fase contrattuale. Qualunque clausola in questa direzione è da considerarsi nulla. Di fatto però il debitore può rinunciare, volontariamente o involontariamente, ad avvalersi della prescrizione dopo la scadenza dei termini e quando cioè sarebbe suo diritto usufruirne. Chi avesse pagato un debito quando già prescritto non può ottenere che l’importo corrisposto gli sia restituito.

Il creditore che vorrebbe evitare che il suo credito non venga pagato dal debitore può sollecitare l’estinzione dello stesso, utilizzando una richiesta formale di pagamento, il tutto a mezzo atto di significazione spedito a mezzo a.r. o pec, di tal chè consenta  di richiedere o di rinnovare la richiesta di pagamento del debito e interrompere la decorrenza della prescrizione debiti.

La prescrizione può essere interrotta, anche inavvertitamente, dal debitore che riconosca la propria obbligazione per iscritto. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora il debitore contestasse l’importo o chiedesse al creditore di rateizzare quanto dovuto, ammettendo quindi formalmente di essere tenuto al pagamento.

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