Panoramica generale
Gli obblighi e i requisiti per richiedere il Superbonus sono disciplinati nel decreto Rilancio e nella Legge di Bilancio per il 2022. Il processo burocratico prevede numerose pratiche che richiedono l’intervento di vari soggetti, tra cui il committente, la ditta, il commercialista e, nel caso, l’amministratore di condominio.
Il Ministero dell’Economia ha individuato due categorie di errori:
- Formali: inesattezze nei recapiti, nei dati catastali o in altre informazioni necessarie che si possono correggere e che quindi non fanno decadere agevolazioni e detrazioni;
- Sostanziali: sono gravi e invalidano la procedura come ad esempio la mancata indicazione del codice fiscale del cedente e del codice di intervento dal quale dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa.
Ove mai i lavori non risultassero a norma, l’Agenzia delle Entrate può disporre la sanzione principale, ovvero la decadenza dal beneficio dell’agevolazione fiscale al 110%, e avviare un recupero fiscale. In tal caso la responsabilità ricade, in primis, sul beneficiario committente del Superbonus – proprietario dell’immobile con la conseguenza che l’Agenzia delle Entrate può prelevare il denaro evaso direttamente dal contribuente. Questo anche se l’infrazione, o l’errore, è stato commesso dal tecnico professionista.
Se l’errore è imputabile ai professionisti coinvolti nel progetto, il committente beneficiario dovrà rivalersi su di loro in quanto solidalmente responsabili ma in ogni caso dovrà prima pagare e poi rivalersi sugli stessi.
A garanzia del committente, i tecnici sono obbligati a stipulare un’assicurazione di importo non inferiore a 500mila euro per coprire eventuali difformità nell’esecuzione dei lavori. Questo dovrebbe garantire il recupero integrale della somma sborsata al proprietario di casa, laddove la garanzia coprisse quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo il decreto legislativo n. 81/2008 sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede espressamente all’articolo 89, comma c: “il responsabile dei lavori è il soggetto che
può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”. Dunque, nel caso in cui il committente nomini un Responsabile, una volta accettato l’incarico, egli sarà l’unico soggetto a rispondere del cantiere sollevando il proprietario dell’immobile, come si evince dall’articolo 93, comma 1, del decreto n. 81/2008: “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
La nomina di un Responsabile non è obbligatoria, ma rappresenta sicuramente una scelta vantaggiosa che può tutelare il proprietario in caso di problemi con l’Agenzia delle Entrate.
Il Responsabile dei lavori, dopo aver accettato la nomina, risponde degli errori sotto due punti di vista:
- per “culpa in eligendo” ovvero per aver scelto male collaboratori e dipendenti che hanno eseguito l’opera senza rispettare le indicazioni per richiedere Superbonus ed Ecobonus;
- per “culpa in vigilando” ovvero per mancato controllo e verifica del lavoro svolto.
Superbonus e cantiere sospeso – Giurisprudenza
A questa domanda ha fornito risposta il tribunale di Pavia con la sentenza n. 1245/2023:
https://www.studiocataldi.it/articoli/46257-superbonus-e-cantiere-sospeso-cosa-puo-fare-il-condominio.asp
Nella vicenda, un condominio, in qualità di committente, stipulava un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico rientranti nel cosiddetto super bonus 110%. Nel contratto venivano concordati gli interventi, i corrispettivi e le modalità di esecuzione ivi compreso il termine di esecuzione dei lavori. Il General Contractor approntava idoneo cantiere avviando le opere di competenza che però, venivano sospese ingiustificatamente. Nonostante ripetuti solleciti e il notevole lasso di tempo trascorso gli interventi non venivano ultimati.
Di conseguenza, il condominio ricorreva in Tribunale chiedendo l’esecuzione del contratto con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti, ed in subordine, in caso di accertamento della impossibilità di esecuzione del contratto, chiedeva la risoluzione dello stesso con istanza risarcitoria.
Il Tribunale di Pavia, ritenuto comprovato l’inadempimento della società appaltatrice alla totale esecuzione dei lavori commissionati, anche grazie alla prova testimoniale del direttore dei lavori, ha
condannato la ditta appaltatrice alla corretta esecuzione del contratto, altresì condannandola anche al pagamento dei danni subiti che possono essere connessi al solo ritardo nella esecuzione dei lavori ed ai relativi maggiori costi sostenuti per le utenze, costi che non sarebbero stati sostenuti ove vi fosse stata la pronta installazione dell’impianto fotovoltaico.
Allo stesso risultato è giunto anche il Tribunale di Frosinone stabilendo che l’impresa ritardataria che fa perdere il 110% paga il danno. Chi perde il Superbonus 110% per ritardi imputabili all’impresa
edile ha diritto a ricevere il risarcimento del danno, calcolato in base alla differenza rispetto all’aliquota più bassa cui il committente potrà aver accesso. È quanto deciso dal Tribunale di Frosinone con la sentenza n. 1080 del 2 novembre 2023.
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